1. Le regioni, principalmente attraverso accordi di programma con gli enti locali interessati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle strade del pesce mediterraneo.
2. Le regioni possono promuovere iniziative finalizzate a dotare le strade del pesce mediterraneo dei necessari servizi e possono provvedere a garantire la formazione dei soggetti interessati all'ambito di applicazione della presente legge.
3. Le regioni, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, possono cofinanziare interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di