Art. 4.
(Compiti delle regioni).

      1. Le regioni, principalmente attraverso accordi di programma con gli enti locali interessati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle strade del pesce mediterraneo.
      2. Le regioni possono promuovere iniziative finalizzate a dotare le strade del pesce mediterraneo dei necessari servizi e possono provvedere a garantire la formazione dei soggetti interessati all'ambito di applicazione della presente legge.
      3. Le regioni, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, possono cofinanziare interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di

 

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informazione locale agli standard di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.